Tribunale di Trani 18 marzo 2015, decr.
In un giudizio di separazione personale dei coniugi, il Presidente del Tribunale, all’esito dell’udienza di comparizione delle parti davanti a lui, al fine di dettare i provvedimenti provvisori più opportuni per fronteggiare la situazione di crisi familiare e tutelare i figli minori ben può disporre una consulenza tecnica di ufficio per accertare la presenza e la gravità delle eccepite patologie psichiche di uno dei genitori e i possibili effetti pregiudizievoli per i figli.
Il caso e la soluzione del Tribunale:
In un giudizio di separazione personale dei coniugi, il Presidente del Tribunale, davanti al quale i coniugi sono comparsi, dato atto del fallimento del tentativo di conciliazione, nell’emettere i provvedimenti provvisori ed urgenti, rileva come dalle dichiarazioni delle parti risulti evidente una effettiva situazione di conflittualità e insostenibilità della prosecuzione della convivenza familiare che giustifica la separazione.
Nel contempo rileva come dalla documentazione allegata e dalle dichiarazioni del marito sia emersa una patologia psichica della moglie ricorrente e che la stessa donna ha ammesso di fare uso di psicofarmaci; il che certamente incide sul regime di affidamento della figlia e, correlativamente, sull’assegnazione della casa familiare.
Pertanto, poiché i provvedimenti provvisori ed urgenti devono assicurare le esigenze immediate della famiglia in crisi, pur considerando la necessaria celerità della fase presidenziale, il Presidente decide di disporre una consulenza psichiatrica per valutare l’entità e la gravità della patologia della donna e se tale patologia possa essere pregiudizievole per l’equilibrio psicoaffettivo della minore. Non ritiene, a tal fine, ostativo il disposto dell’art. 191 c.p.c., che prevede che la nomina del consulente sia effettuata dal giudice istruttore; infatti, tale disposizione è evidentemente concepita con riferimento al modello del processo ordinario di cognizione, laddove il giudice istruttore è il soggetto investito della direzione del processo sin dal momento iniziale; la disposizione è ritenuta estensibile, pertanto, per analogia, nei giudizi di separazione e divorzio, al Presidente del Tribunale, dal momento che la nomina del giudice istruttore è successiva allo svolgimento della fase presidenziale, in particolare quando, come nel caso di specie, si impone una risposta immediata alle esigenze del minore in un clima familiare insostenibile, anche attraverso, appunto, la nomina di un CTU che possa affiancare il ruolo del presidente del Tribunale.
Sul tema non risultano precedenti nella giurisprudenza di legittimità.