Il diritto del separato ai rapporti con gli Istituti Scolastici

Commento dell’Avvocato Angela Natati ad un provvedimento assai peculiare pronunciato dal TAR del Fiuli Venezia Giulia (sez. I, sentenza 12/10/2017 n° 312)

Un padre di un ragazzo minore non ammesso alla classe successiva, aveva adito il Tribunale Amministrativo e, nel corso del giudizio era emerso – ed era pacifico fra le parti in causa – che la scuola avesse completamente omesso di interloquire con il padre durante tutto l’anno scolastico; infatti (come d’abitudine) ogni comunicazione e ogni contatto attraverso cui veniva manifestata alla famiglia il pessimo rendimento scolastico del minore, era intervenuto esclusivamente con la madre.
Il TAR ha ritenuto che “così facendo la scuola abbia violato le precise indicazioni contenute nella circolare ministeriale prot. n. 533/2015, volta a tutelare la bigenitorialità in ambito scolastico”.
Da ciò esso deduce che il ricorso è “manifestamente fondato in quanto il comportamento omissivo della scuola ha impedito al padre dello studente, ove tempestivamente informato della situazione scolastica del figlio, di adottare una serie di rimedi”.
Il Giudice prosegue motivando come il minore, nel suo pregresso andamento scolastico, avesse dimostrato una sua capacità di recupero, se effettivamente stimolato; ergo, in base ad un giudizio prognostico, se il padre fosse stato effettivamente informato del pessimo andamento del figlio, avrebbe potuto efficacemente intervenire favorendo una possibile promozione.
Tale sentenza, seppur “brillante ed innovativa” nell’affermare il diritto paterno a partecipare alla vita scolastica dei figli, stupisce sotto il profilo del risultato effettivo: l’annullamento sic et simpliciter della bocciatura, segno evidente di un modo di guardare alla promozione come una sorta di pretesa che si fonda sulla sola illegittimità della bocciatura, e non sulla acquisizione delle necessarie conoscenze da parte dello studente.
Ciò in quanto il minore in questione, al di là degli errori compiuti dalle istituzioni scolastiche – che non hanno consentito al padre la partecipazione attiva alla vita scolastica del figlio – effettivamente risultava inidoneo sotto il profilo formativo ad accedere alla classe successiva.